Statuto

STATUTO DEL “COMITATO PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO DI CASTELLETTO DI LENO”
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Denominazione, sede e scopi
Art. 1
È costituito, ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile, il Comitato denominato “Comitato per la la salvaguardia del territorio di Castelletto di Leno”, denominato per brevità Comitato.
Il Comitato è disciplinato dal presente Statuto, nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali.

Art. 2
Il Comitato ha sede in comune di Castelletto di Leno (BS), in via Giovanni XXIII n. 28; la variazione della sede potrà essere disposta semplicemente dal Comitato Direttivo, senza convocazione dell’Assemblea dei soci.
La durata del Comitato, salvo quanto stabilito all’art. 20, è a tempo indeterminato.

Art. 3
Il Comitato si propone di operare in campo sociale, culturale ed istituzionale al fine di promuovere:

  • la difesa del territorio e la tutela dell’ambiente, anche tramite l’opposizione alla realizzazione dell’”impianto trattamento FORSU mediante compostaggio e digestione anerobica” all’interno e/o in adiacenza al territorio di Castelletto di Leno;
  • l’applicazione delle norme comunali, regionali e statali;
  • la promozione di attività formative e informative mirate alla diffusione della cultura della tutela del territorio e dell’ambiente, del risparmio energetico e della riqualificazione edilizia.

In particolare, sono scopi istituzionali del Comitato:

  • contribuire alla difesa del territorio e alla tutela dell’ambiente, mediante convegni, assemblee e incontri;
  • opporsi alla realizzazione dell’”impianto trattamento FORSU mediante compostaggio e digestione anerobica” all’interno e/o in adiacenza al territorio di Castelletto di Leno, così da salvaguardare e preservare, anche per le generazioni future, le valenze ambientali peculiari del suddetto territorio, tra le quali anche quella agricola, che sono riconosciute a livello regionale, informando capillarmente la cittadinanza e seguendo costantemente l’iter autorizzativo e/o realizzativo di tale opera;
  • svolgere attività di monitoraggio del territorio e formulare proposte di salvaguardia dello stesso;
  • tutelare l’applicazione delle norme comunali, regionali e statali mediante manifestazioni, pubblicazioni ed eventi pubblici;
  • svolgere attività correlate e strumentali alla disciplina prevista dal presente Statuto;
  • svolgere qualsiasi altra attività connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

Per realizzare tali obiettivi, il Comitato intende organizzare attività, conferenze, manifestazioni, convegni, assemblee pubbliche, incontri, corsi e seminari informativi, anche in collaborazione con il mondo scolastico e universitario.
Il Comitato sostiene le attività di studio, ricerca e formazione finalizzate alla difesa del territorio e alla tutela del paesaggio.
Il Comitato persegue il suo statuto nella convinzione che i primi a rispettare le norme debbano essere gli enti pubblici, quali il Comune, la Provincia, la Regione e lo Stato, a tal fine presenterà istanze, esposti, mozioni, petizioni, proposte, disegni di legge, referendum e quant’altro possa essere necessario.
Il Comitato si qualifica come ente non commerciale senza scopo di lucro e pertanto il suo patrimonio non potrà essere distribuito tra i soci, anche indirettamente, a meno che la destinazione sia imposta per legge.
Tuttavia, qualora in ossequio alla realizzazione degli scopi istituzionali, si richiedesse l’attribuzione ai soci di una remunerazione economica ai loro esborsi finanziari, tali attribuzioni saranno tassate secondo legge.

Carattere volontario
Art. 4
Il Comitato ha carattere volontario, apolitico, apartitico, aconfessionale, arazziale e non ha scopo di lucro. Il Comitato, per il perseguimento delle finalità istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività dei propri associati, prestate in forma volontaria, libera e gratuita. Il Comitato tutela i diritti inviolabili della persona e garantisce la parità di diritti ed opportunità tra uomo e donna, nel pieno rispetto della libertà e della dignità di ogni individuo. Il Comitato e il suo ordinamento interno si ispirano a principi di democrazia e di uguaglianza di tutti gli associati.

Patrimonio ed esercizi sociali
Art. 5
Il Patrimonio del Comitato è costituito da beni, mobili ed immobili, di proprietà del Comitato, da contributi volontari effettuati dai soci fondatori, da eventuali contributi di singoli e di enti pubblici e privati, da donazioni e lasciti, da versamenti liberamente effettuati dagli associati, destinati a specifiche finalità istituzionali, da versamenti, sempre volontari, effettuati dagli associati, da eventuali quote associative annuali o straordinarie deliberate dall’Assemblea e/o dal Consiglio Direttivo, da eventuali fondi di riserva e da ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate.
L’iscrizione a socio ordinario del Comitato non comporta alcun versamento, né alcuna spesa o contribuzione obbligatoria alle attività del Comitato stesso.

Art. 6
L’esercizio sociale ha durata annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il Bilancio dell’esercizio precedente da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione. Il Bilancio deve essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio precedente. E’ facoltà del Consiglio Direttivo inviare via email il bilancio ed ottenere una validazione telematica dello stesso bilancio da parte del singolo socio: nel caso in cui non si raggiunga una validazione superiore al 50% più uno dei soci verrà comunque convocata l’Assemblea, ai sensi dell’art. 19.

Soci
Art. 7
Sono ammessi come soci le persone fisiche e/o giuridiche che condividono gli scopi del Comitato e che non siano in palese conflitto di interessi con gli scopi perseguiti dal Comitato stesso.
I soci si distinguono in:

  • fondatori: coloro che costituiscono il Comitato sottoscrivendone l’atto costitutivo;
  • ordinari: coloro che richiedono l’iscrizione;
  • onorari: coloro che per prestigio, competenza e meriti vengano nominati all’unanimità dal Consiglio Direttivo; tale qualifica ha esclusivamente finalità onorifica.

L’iscrizione al Comitato è intrasmissibile.
La qualifica di socio dà diritto:

  • a partecipare, anche attivamente su base volontaria, alla vita del Comitato;
  • a partecipare all’elezione degli organi direttivi ed a proporsi come candidato;
  • ad essere informati delle iniziative e degli eventi organizzati;
  • a partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà e disponibilità, alle iniziative ed ai progetti posti in essere dal Comitato.

La qualifica di socio è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo.
All’atto della presentazione della scheda di adesione al Comitato, ogni aspirante socio ha diritto di prendere visione del presente Statuto e di essere informato su ogni aspetto – legale, fiscale, operativo – conseguente alla sua adesione al Comitato stesso.
L’iscrizione al Comitato è convalidata dalla semplice firma di un componente del Consiglio Direttivo sulla scheda di adesione.
La scheda di adesione al Comitato è predisposta su apposito modello predisposto dal Comitato Direttivo.
L’elenco dei soci del Comitato è unico, numerato progressivamente, conservato e aggiornato – in copia cartacea o telematica – a cura del Segretario.

Art. 8
I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e su delibera motivata e unanime del Consiglio Direttivo, alla esclusione del socio, salva la ratifica dell’Assemblea.
L’esclusione può aver luogo anche per indegnità del socio, sempre su delibera motivata del Consiglio Direttivo.

Art. 9
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni ed esclusione nei casi sopra indicati.
La perdita della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione dei contributi a qualsiasi titolo versati, né ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune.

Amministrazione
Art. 10
Il Comitato è amministrato da un Consiglio Direttivo composto da tre membri scelti tra i soci, fondatori ed ordinari.
I consiglieri sono nominati dall’Assemblea, durano in carica cinque anni e possono essere rieletti, anche più volte.
Il rinnovo del Consiglio Direttivo avviene in sede di approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio di carica.
Il primo Consiglio Direttivo viene nominato in sede di costituzione del Comitato.
Qualora venga meno un consigliere, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea.
Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri.
Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso personale, inviato via email, contenente l’ordine del giorno, a cura del Presidente e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 11
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere e un Segretario.
Funzione del Presidente è di rappresentare l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convocare il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei soci, curare l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e sorvegliare il buon andamento amministrativo del Comitato, verificare il rispetto dello Statuto, presiedere l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e curare l’ordinato svolgimento dei lavori.
Il presidente, in caso d’urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di quest’ultimo alla prima riunione successiva.
Funzione del Vice Presidente è di esercitare le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento.
Funzione del Tesoriere è di provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali; curare i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi.
Funzione del Segretario è mantenere i rapporti di comunicazione con i soci e con le istituzioni, in particolare curando l’immagine del Comitato.
E’ possibile cumulare più cariche in capo allo stesso consigliere.
Il Presidente e il Vice Presidente possono delegare incarichi propri relativi ad una nomina posta in capo ai medesimi per l’espletamento di particolari compiti o incarichi anche ad un altro socio non facente parte del Consiglio Direttivo.

Art. 12
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per predisporre il Bilancio.

Art. 13
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Comitato, eccettuati solo quelli espressamente riservati all’Assemblea dei soci dal presente Statuto.
Esso procede pure alla nomina di collaboratori, rappresentanti e consulenti determinandone o approvandone i compensi.

Art. 14
Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti.

Assemblea
Art. 15
L’Assemblea è l’organo sovrano del Comitato; le sue decisioni obbligano tutti i soci.
I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno entro il quarto mese per l’approvazione del Bilancio dell’esercizio precedente. La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno cinque giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta ai soci, da effettuarsi anche tramite email o fax e mediante affissione dell’avviso presso la sede sociale. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno L’assemblea può riunirsi in luogo diverso da quello della sede sociale, purché in Italia. Gli associati ai fini dei loro rapporti con il Comitato eleggono domicilio nel luogo, presso il numero di fax e/o indirizzo di posta elettronica indicati nella domanda di ammissione e riportato nel libro dei soci.

Art. 16
L’Assemblea delibera sul Bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, sugli indirizzi e le direttive generali delComitato, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto e su quant’altro è ad essa demandato per Statuto.

Art. 17
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci regolarmente iscritti al Comitato.
I soci possono farsi rappresentare esclusivamente da altri soci.

Art. 18
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi l’Assemblea provvede a nominare un Presidente tra i presenti.
Nel caso in cui non sia presente il Segretario del Comitato, il Presidente dell’Assemblea provvede a nominarne uno temporaneo, valevole per la sola Assemblea.
Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all’Assemblea. Delle riunioni dell’Assemblea si redige processo verbale che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 19
In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora. Le delibere dell’assemblea sono prese con la maggioranza semplice dei voti dei presenti, salvo quanto previsto al punto successivo del presente articolo e a quanto stabilito dall’art. 20.
Per le modifiche statutarie occorre la presenza obbligatoria di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Scioglimento
Art. 20
Lo scioglimento del Comitato è deliberato dall’Assemblea con maggioranza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole dei soci fondatori; l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso, e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio ad altra associazione con finalità analoga o a fini di pubblica utilità. Nell’ipotesi in cui allo scioglimento del Comitato votino contrari i soci fondatori, la delibera dell’Assemblea dovrà essere all’unanimità.

Norme generali
Art. 21
Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.